Schmalz

Termini e condizioni generali di vendita e fornitura

Ultimo aggiornamento: maggio 2026

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
CH-8309 Nürensdorf

1. Generale

1.1. Il contratto viene concluso esclusivamente con l’emissione della conferma scritta del Fornitore che accetta l’ordine (conferma d’ordine). Le offerte senza conferma d’ordine non sono vincolanti, salvo diversa indicazione espressa. L’emissione di una conferma di ricezione per un ordine ricevuto non comporta ancora la conclusione di un contratto. Allo stesso modo, le offerte che non prevedono un termine di accettazione non sono vincolanti.

1.2. Questi termini e condizioni di consegna sono vincolanti se dichiarati applicabili nell’offerta o nella conferma d’ordine. Eventuali termini e condizioni del Committente che differiscono da quelli presenti saranno validi solo se sono stati espressamente accettati per iscritto dal Fornitore.

1.3. Tutti gli accordi e le dichiarazioni legalmente rilevanti delle parti contraenti necessitano della forma scritta per essere validi.

2. Ambito delle forniture e dei servizi

Le forniture e i servizi del Fornitore sono elencati in modo esaustivo nella conferma d’ordine, inclusi eventuali allegati alla stessa. Il Fornitore è autorizzato ad apportare modifiche che portino a miglioramenti, a condizione che non comportino un aumento del prezzo.

3. Piani e documentazione tecnica

3.1. Opuscoli e cataloghi non sono vincolanti salvo diversamente concordato. Le informazioni nei documenti tecnici sono vincolanti solo se espressamente garantite.

3.2. Ciascuna parte contraente si riserva tutti i diritti sui piani e sui documenti tecnici che ha consegnato all’altra parte. La parte contraente destinataria riconosce questi diritti e non renderà i documenti disponibili a terzi integralmente o parzialmente né li utilizzerà per scopi diversi da quello per cui sono stati consegnati senza previa autorizzazione scritta dell’altra parte contraente.

4. Configuratore di prodotto

4.1. Il Committente ha la possibilità di assemblare prodotti configurati individualmente utilizzando il configuratore di prodotto disponibile sul sito web. Il configuratore di prodotto funge solo da ausilio tecnico; la selezione e la combinazione dei singoli componenti sono effettuate dal Committente sotto la propria responsabilità.

4.2. Il Committente è tenuto a controllare attentamente le impostazioni definite durante il processo di configurazione così come la configurazione finale prima di effettuare l’ordine. Il Committente è l’unico responsabile della correttezza, completezza e adeguatezza della configurazione selezionata allo scopo previsto.

4.3. Il Committente è l’unico responsabile dell’accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel suo ordine, in particolare per quanto riguarda il tipo, la quantità e le specifiche dei prodotti ordinati.

4.4. È esclusa qualsiasi contestazione dell’ordine per motivi attribuibili alla sfera di rischio del Committente e che avrebbe potuto essere evitata se l’ordine fosse stato esaminato attentamente. Questo vale in particolare per errori di inserimento, invio o trasmissione, equivoci relativi a quantità, prezzi o prodotti, nonché altri errori operativi o di selezione.

5. Prezzi

5.1. Salvo diversamente concordato per iscritto, tutti i prezzi sono da considerarsi al netto, franco fabbrica, esclusi i costi di imballaggio e spedizione, più la rispettiva imposta sul valore aggiunto prevista per legge. Per un valore netto dell’ordine inferiore a CHF 100, verrà applicato un sovrapprezzo per quantità minime di CHF 20 netti. Tutti i costi accessori, come il carico, l’assicurazione, l’esportazione, il transito, l’importazione e altri permessi, così come la documentazione, sono a spese del Committente. Allo stesso modo, il Committente dovrà sostenere i costi relativi a tutti i tipi di imposte, tasse, emolumenti, dazi doganali e simili applicati in relazione al contratto o rimborsarli al Fornitore previa presentazione della relativa documentazione, qualora quest’ultimo sia stato chiamato a farsene carico.

5.2. I campioni prodotti su richiesta del Committente gli saranno fatturati sulla base di un calcolo individuale qualora il contratto non venga stipulato e dovranno essere pagati dal Committente.

5.3. Eventuali aumenti di materiale, prezzi e di salari che si verifichino dopo che l’ordine è stato effettuato e confermato, inclusi gli aumenti di prezzo da parte dei fornitori a monte, autorizzano il Fornitore ad addebitare al Committente gli eventuali costi aggiuntivi causati da ciò qualora la merce debba essere consegnata, su richiesta del Committente, più di quattro mesi dopo la conclusione del contratto (ricezione della conferma scritta dell’ordine da parte del Committente).

6. Condizioni di pagamento

6.1. I pagamenti devono essere effettuati dal Committente secondo le condizioni concordate presso la sede del Fornitore, senza detrazione di sconti, imposte, tasse, emolumenti, dazi doganali e simili. Salvo diversamente concordato o qualora indicato sulla fattura, la fattura deve essere pagata dal Committente entro 10 giorni dalla relativa ricezione.

6.2. Se un anticipo o le garanzie da fornire al momento della conclusione del contratto non vengono pagati come previsto dal contratto, il Fornitore ha il diritto di mantenere il contratto e di fissare un termine supplementare per il Committente, oppure di recedere dal contratto, potendo in entrambi i casi richiedere un risarcimento. Se il Committente è in arretrato con un ulteriore pagamento per qualsiasi motivo, o se il Fornitore deve temere seriamente di non ricevere i pagamenti del Committente per intero o puntualmente a causa di circostanze verificatesi dopo la conclusione del contratto, il Fornitore ha diritto, senza limitazione dei propri diritti legali, di sospendere l’ulteriore adempimento del contratto e di trattenere le consegne pronte per la spedizione fino al momento del pagamento da parte del Committente o fino a quando non siano state concordate nuove condizioni di pagamento e consegna e il Fornitore abbia ricevuto garanzie sufficienti. Il Fornitore ha anche il diritto di recedere dal contratto e richiedere un risarcimento dei danni.

6.3. Se il Committente non rispetta i termini di pagamento concordati, sarà tenuto a corrispondere, senza necessità di sollecito, un interesse del 5% a partire dalla data di scadenza concordata. È fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

7. Riserva della proprietà

7.1. Il Fornitore manterrà la proprietà di tutte le sue forniture fino a quando non avrà ricevuto il pagamento completo da parte del Committente, come previsto dal contratto. Il Committente è tenuto a collaborare alle misure necessarie per tutelare la proprietà del Fornitore; in particolare, al momento della conclusione del contratto, autorizza il Fornitore a provvedere, a spese del Committente, all’iscrizione o alla prenotazione della riserva della proprietà in registri pubblici, libri o simili in conformità alle leggi nazionali vigenti a spese del Committente e ad adempiere a tutte le formalità del caso. Il Committente è tenuto a mantenere in buono stato gli articoli consegnati a proprie spese per tutto il periodo di riserva della proprietà e ad assicurarli a favore del Fornitore contro furto, rottura, incendio, danni causati dall’acqua e altri rischi, qualora il Fornitore lo richieda al Committente. Qualsiasi diritto derivante da un contratto di assicurazione sarà ceduto in anticipo dal Committente al Fornitore. Inoltre, il Committente deve adottare tutte le misure necessarie e deve astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere o annullare il diritto di proprietà illimitato del Fornitore. Il rischio di perdita o danno ai beni sarà inoltre a carico del Committente anche durante il periodo di validità di riserva della proprietà. Al Fornitore rimangono inoltre riservati tutti i diritti derivanti dalla riserva della proprietà legalmente valida nei confronti del Committente o di eventuali terzi.

8. Termine di consegna

8.1. Il termine di consegna, se garantito, inizia con la ricezione della conferma d’ordine del Fornitore da parte del Committente. Il termine di consegna viene calcolato in base al numero di giorni lavorativi indicati nella conferma d’ordine. Il termine di consegna viene rispettato se la consegna o almeno la notifica di ordine pronto per la spedizione al Committente è stata effettuata entro la scadenza. La richiesta di danni dovuti al ritardo rimane esclusa, salvo in caso di dolo o negligenza grave da parte del Fornitore o in caso di una garanzia scritta esplicita di una data di consegna fissa.

8.2. Il rispetto del termine di consegna presuppone il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Committente.

8.3. Il termine di consegna è prolungato in misura adeguata se:

a. il Fornitore non riceve le informazioni richieste per l’esecuzione del contratto in tempo o se il Committente le modifica successivamente causando un ritardo nelle consegne o nei servizi;

b. sorgono impedimenti che il Fornitore non può evitare nonostante eserciti la diligenza richiesta, indipendentemente dal fatto che si presentino presso di lui, presso il Committente o presso terzi. Tali impedimenti sono, in particolare, ritardi imprevedibili nelle consegne da parte dei propri fornitori, epidemie, mobilitazioni, guerre, rivolte, gravi interruzioni operative, incidenti, controversie lavorative, forniture ritardate o errate delle materie prime necessarie, di semilavorati o prodotti finiti, misure od omissioni delle autorità nonché disastri naturali;

c. il Committente o terzi sono in ritardo con i lavori da svolgere o sono in mora nell’adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se il Committente non rispetta i termini di pagamento.

8.4. Per le ragioni menzionate in conformità alle lettere da a c, il Fornitore ha anche il diritto di recedere dal contratto. Ciò esonera il Fornitore dalla consegna, dalla consegna a posteriori, dal rispetto dei termini di consegna e dalle richieste di risarcimento per danni. Allo stesso modo, il Fornitore si riserva il diritto di effettuare una consegna parziale.

8.5. Il Fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali, ma è tenuto a notificarlo per iscritto al Committente in tempo utile.

8.6. È esclusa la richiesta di un risarcimento per ritardo a seguito di una consegna avvenuta tardivamente.

8.7. Se invece di un termine di consegna è stata concordata una data specifica, questa equivale all’ultimo giorno del termine di consegna. I punti da 8.1 a 8.4 si applicano per analogia.

9. Trasferimento degli utili e dei rischi

9.1. Gli utili e i rischi vengono trasferiti al Committente al più tardi al momento della spedizione della merce dallo stabilimento del Fornitore. Questo vale anche per le consegne parziali o se il Fornitore si è fatto carico di servizi aggiuntivi, ad esempio dei costi di spedizione o della consegna e dell’installazione delle merci.

9.2. Se la spedizione della merce subisce un ritardo per motivi imputabili al Committente, il rischio passa al Committente nel momento originariamente previsto per la consegna franco fabbrica, conformemente alla notifica di ordine pronto per la spedizione. Da quel momento in poi, le forniture saranno conservate e assicurate dal Fornitore a spese e a rischio del Committente. In caso di ritardo, la tassa di giacenza è dello 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma complessivamente al massimo del 5% del valore della parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non è stata presa in carico puntualmente o in conformità al contratto. Il Fornitore ha il diritto, dopo aver fissato un termine ragionevole e una volta scaduto tale termine senza alcun esito positivo, di disporre diversamente dell’oggetto della fornitura e di effettuare la consegna al Committente entro termini prorogati in misura ragionevole, a condizione che la merce originariamente ordinata sia ancora disponibile.

10. Spedizione, trasporto e assicurazione

10.1. Richieste speciali riguardanti spedizione, trasporto e assicurazione devono essere comunicate al Fornitore per tempo. Il trasporto avviene a spese e a rischio del Committente. Eventuali reclami relativi alla spedizione o al trasporto devono essere presentati dal Committente all’ultimo vettore immediatamente dopo la ricezione delle forniture o dei documenti della spedizione.

10.2. L’assicurazione contro qualsiasi tipo di danno è responsabilità del Committente. Su richiesta del Committente, la spedizione sarà assicurata dal Fornitore spese del Committente contro furto, danni da rottura, trasporto, incendio e acqua, nonché altri rischi.

10.3. L’attrezzatura viene consegnata smontata, nella misura in cui ciò sia richiesto dal metodo di spedizione e dal rischio di trasporto.

11. Verifica e accettazione delle forniture e dei servizi

Al momento della ricezione, il Committente dovrà verificare la completezza delle forniture e dei servizi e notificare immediatamente per iscritto al Fornitore eventuali difetti, altrimenti le forniture e i servizi saranno considerati approvati e accettati. Subito dopo l’arrivo della merce, il Committente la controlla per verificare la presenza di eventuali danni da trasporto e li segnala immediatamente allo spedizioniere e al Fornitore.

12. Reso dei prodotti ordinati

12.1. La restituzione di prodotti ordinati e consegnati, in particolare quelli configurati individualmente o specifici per il cliente, è consentita solo sulla base di un precedente accordo scritto espresso con il Fornitore. Non sussiste alcun diritto alla stipula di un tale accordo.

12.2. Salvo diversamente concordato in tale accordo, il Committente deve sostenere tutti i costi associati al reso, in particolare i costi di trasporto, imballaggio e assicurazione, nonché eventuali dazi doganali o altri costi accessori; la spedizione del reso è a rischio e a spese del Committente.

13. Garanzia, responsabilità per difetti

13.1. I difetti scoperti entro il periodo di garanzia devono essere comunicati per iscritto al Fornitore immediatamente dopo la loro scoperta.

13.2. I difetti nascosti già esistenti al momento dell’accettazione, ma che non potevano essere scoperti nemmeno con la dovuta diligenza, devono essere segnalati al Fornitore per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta.

13.3. Se il Committente non notifica i difetti in tempo, le forniture e i servizi saranno considerati approvati e il Committente avrà rinunciato ai suoi diritti di garanzia per i difetti della cosa.

13.4. Il Fornitore deve rimediare ai difetti segnalati nel rispetto dei termini il più rapidamente possibile e il Committente deve dargli l’opportunità di farlo.

13.5. Qualora l’eliminazione dei difetti lo richieda, i pezzi oggetto della contestazione devono essere restituiti al Fornitore in porto franco previo accordo.

13.6. Il periodo di garanzia è di sei mesi per il funzionamento a turno singolo (8 ore di funzionamento giornaliero), tre mesi per il funzionamento a due turni (16 ore di funzionamento giornaliero) e due mesi per il funzionamento a tre turni (24 ore di funzionamento giornaliero). Inizia con la spedizione della fornitura franco fabbrica o, se il Fornitore si è occupato anche del montaggio, con il completamento dello stesso. Se la spedizione o l’assemblaggio vengono ritardati per motivi di cui il Fornitore non è responsabile, il periodo di garanzia termina non oltre 12 mesi dalla notifica di ordine pronto per la spedizione. La garanzia decade anticipatamente e con effetto immediato se il Committente o terzi apportano modifiche o riparazioni improprie all’articolo consegnato o se, in caso di difetto, il Committente non adotti immediatamente tutte le misure necessarie per limitare il danno e non dia al Fornitore la possibilità di rimediare al difetto.

13.7. Il diritto del Committente di recedere dal contratto (risoluzione) o di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto (riduzione) è subordinato al diritto del Fornitore di riparare i beni difettosi o sostituirli con nuovi beni, a sua discrezione e a sue spese. I costi correlati di trasporto, viaggio, manodopera e materiali sono sostenuti dal Fornitore. Questo obbligo di assunzione dei costi non si applica nella misura in cui tali spese aumentino a causa del fatto che la merce acquistata sia stata portata in un luogo diverso dal luogo di consegna originario del Committente dopo la consegna. Se la riparazione risulta inefficace, il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

13.8. Il Fornitore non sarà responsabile per difetti o danni avvenuti dopo il trasferimento del rischio, in particolare a causa di un uso inadeguato o improprio, installazione o messa in servizio errata da parte del Committente o terzi, manutenzione errata, utilizzo eccessivo, mancato rispetto delle istruzioni operative, usura naturale, manipolazione errata o negligente, attrezzature operative inadeguate, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, a meno che non siano state previste dal contratto e non siano attribuibili alla colpa del Fornitore o a causa di altri motivi di cui il Fornitore non è responsabile.

13.9. Per le forniture e i servizi dei subfornitori richiesti dal Committente, il Fornitore si assume la garanzia solo nell’ambito degli obblighi di garanzia dei subfornitori in questione.

13.10. È esclusa, nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità per il diritto al risarcimento dei danni derivanti da difetti non emersi sull’oggetto stesso della fornitura, come le richieste di rimborso dei costi e di risarcimento per mancato guadagno a causa di interruzioni della produzione (i cosiddetti danni consecutivi al difetto) o la responsabilità per altri danni indiretti di qualsiasi tipo.

13.11. In caso di difetti di qualsiasi tipo nelle forniture o nei servizi, il Committente non ha diritti né rivendicazioni se non quelli espressamente menzionati nella presente sezione 13.

14. Diritto di regresso del Fornitore

Se delle persone subiscono lesioni o la proprietà di terzi viene danneggiata dalle azioni o dalle omissioni del Committente o dei suoi assistenti e il Fornitore viene ritenuto responsabile per questo motivo, egli avrà diritto di regresso nei confronti del Committente.

15. Montaggio

Se, oltre alla consegna, il Fornitore si occupa anche del montaggio e della relativa supervisione, questi saranno eseguiti e regolamentati dal Fornitore nell’ambito di un contratto d’opera autonomo e indipendente dalla fornitura. A tale contratto d’opera si applicano le disposizioni scritte speciali relative al montaggio.

16. Diritto d’uso dei dati del Committente

16.1. Il Committente concede al Fornitore un diritto semplice, gratuito, valido in tutto il mondo e trasferibile di utilizzare, copiare, distribuire e visualizzare tutti i dati caricati dal Fornitore, inclusi i dati CAD (d’ora in poi denominati “Dati del Committente”). Il diritto d’uso di questi dati del Committente esiste sia per fornire i servizi concordati sia per le attività di formazione e analisi del Fornitore.

16.2. Il Committente mantiene la proprietà esclusiva dei diritti d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati da lui forniti.

16.3. Il Committente dichiara e garantisce di avere pieni diritti e facoltà di fornire tutti i dati dei clienti, che tutti i dati forniti sono accurati e veritieri, e che ha il diritto di concedere la licenza menzionata al punto 16.1. Inoltre, il Committente non caricherà dati che violino la legge applicabile o i diritti di terze parti. In caso di violazione di tali diritti, il Committente manleverà il Fornitore da qualsiasi rivendicazione di terzi.

16.4. Il Fornitore ha il diritto di modificare i dati del Committente così come i dettagli tecnici dei dati trasmessi, nella misura in cui ciò sia necessario per la produzione del prodotto desiderato nell’ambito del servizio concordato.

16.5. Il Fornitore non deve trasmettere i dati del Committente a terzi non autorizzati e li renderà accessibili solo a una ristretta cerchia di collaboratori. Le informazioni provenienti dal Committente e relative allo stesso non saranno valutate dal Fornitore e non saranno trasmesse a terze parti.

17. Protezione dei dati

17.1. Le parti sono obbligate a rispettare le disposizioni di legge sulla protezione dei dati, in particolare la Legge svizzera sulla protezione dei dati e, se applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE al momento dell’esecuzione del contratto e a imporre il rispetto di tali disposizioni ai propri collaboratori.

17.2. Le parti tratteranno i dati personali ricevuti (nomi e dati di contatto dei rispettivi referenti) esclusivamente per l’esecuzione del contratto e li proteggeranno con misure tecniche di sicurezza adeguate allo stato attuale dell’arte. Le parti sono obbligate a cancellare i dati personali non appena il loro trattamento non sarà più necessario. Restano impregiudicati eventuali obbilighi di conservazione previsti dalla legge.

17.3. Se il Committente trasmette dati personali al Fornitore in forma non anonimizzata nell’ambito del caricamento dei dati del Committente ai sensi del punto 16, questi saranno anch’essi trattati dal Fornitore. In questo caso, il Committente è l’unico responsabile della legittimità della trasmissione secondo la legge sulla protezione dei dati e della raccolta, del trattamento o dell’utilizzo degli stessi conformemente all’accordo. Per il resto si applicano le disposizioni generali sulla protezione dei dati del Fornitore.

17.4. Se il Fornitore tratta dati personali per conto del Committente nell’ambito dell’esecuzione del contratto, le parti devono stipulare un accordo sul trattamento dei dati per conto terzi.

18. Clausola salvatoria

Questi termini e condizioni di vendita e consegna rimangono vincolanti anche in caso di eventuale invalidità giuridica di singole disposizioni.

19. Foro competente e legge applicabile

19.1. Il foro competente per il Committente e il Fornitore è la sede del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore ha il diritto di citare in giudizio il Committente presso la sua sede.

19.2. Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionali di merci.

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